Fondo Pensioni Banca delle Marche

FAQ

Possono aderire al Fondo Pensioni Banca delle Marche:

  1. tutti i lavoratori di cui agli accordi che costituiscono le fonti istitutive, alle condizioni ivi previste;
  2. i dipendenti della Banca delle Marche S.p.A., ora in liquidazione coatta amministrativa, e della Banca Adriatica S.p.A., già Nuova Banca delle Marche S.p.A., ora confluita in UBI Banca S.p.A. come da atto di fusione del 16 ottobre 2017, assunti a partire dal 28 aprile 1993 anche con contratto di apprendistato professionalizzante, che abbiano aderito o aderiscano nelle forme previste dall’articolo 33 dello Statuto, con eccezione di quelli assunti con contratto a termine;
  3. i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti, a condizione che questi non abbiano perso i requisiti di partecipazione al Fondo, che abbiano aderito o che aderiranno nel rispetto delle condizioni fissate nell’apposito regolamento. Per il requisito del “fiscalmente a carico” si applica la normativa fiscale tempo per tempo vigente.
    Possono conservare l’iscrizione i dipendenti che non risultino più ricompresi tra i destinatari del Fondo medesimo a seguito di operazioni societarie relative all'azienda di appartenenza, previo accordo delle fonti istitutive che disciplini l’eventuale prosecuzione dei relativi flussi contributivi anche da parte del nuovo datore di lavoro limitatamente ai soli lavoratori già iscritti.

L’associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. Il modulo è disponibile nella Sezione “MODULI” di questo sito web.
La domanda di adesione può essere presentata direttamente al Fondo o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a proprio carico.

La quota di TFR da conferire al Fondo dipende dalla data di iscrizione alla previdenza complementare e dal momento in cui si è entrati nel modo del lavoro. Si parla, infatti, di lavoratori già iscritti ad una forma di previdenza complementare alla data del 28 aprile 1993 (c.d “vecchi iscritti”) o iscrittisi successivamente (c.d. “nuovi iscritti”); nell’ambito di questi ultimi, viene fatta una ulteriore distinzione tra lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993 (c.d. “non di prima occupazione”) e lavoratori occupatisi dopo tale data (c.d. “di prima occupazione”).

Le tre categorie di iscritti citati hanno ciascuna obblighi diversi per quanto concerne le quote di TFR da versare al Fondo, come riportato anche nella tabella “Contribuzione” contenuta nella “Nota informativa per i potenziali aderenti” e nel fascicolo “Informazioni chiavi per l’aderente”, entrambi pubblicati in questo sito, nella Sezione “Documenti – Documentazione informativa a supporto dell’adesione”, e presente anche nella Sezione “IL FONDO – Il Finanziamento”, sempre di questo sito web.

Ricorda che, in base all’attuale normativa aziendale del Gruppo UBI Banca, la decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile. Non è quindi possibile cambiare idea.

La partecipazione a una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi per remunerare l’attività di amministrazione, l’attività di gestione del patrimonio, ecc. Alcuni di questi costi vengono imputati direttamente all’iscritto (ad esempio, il concorso spese richiesto a coloro che percepiscono anticipazioni), altri sono invece prelevati dal patrimonio investito. La presenza di tali costi diminuisce il risultato dell’investimento, riducendo i rendimenti o, eventualmente, aumentando le perdite. In entrambi i casi, quindi, i costi influiscono sulla crescita della posizione individuale.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la “Scheda costi” contenuta nella “Nota informativa per i potenziali aderenti” e nel fascicolo “Informazioni chiavi per l’aderente”, entrambi pubblicati in questo sito.

Nell’ipotesi in cui vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo si può optare per il trasferimento della posizione maturata presso altro fondo pensione oppure chiederne la liquidazione.
La prima avviene in esenzione fiscale mentre la seconda comporta il pagamento di imposte più alte rispetto dovute nell’ipotesi di liquazione al momento della maturazione dei requisiti per la pensione obbligatoria.
Il “Documento sul regime fiscale”, pubblicato nella Sezione “Documenti” di questo sito, mette in evidenza le differenze di tassazione.

Possono aderire al Fondo Pensioni Banca delle Marche i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti, a condizione che questi non abbiano perso i requisiti di partecipazione al Fondo, che abbiano aderito o che aderiranno nel rispetto delle condizioni fissate nell’apposito regolamento. Per il requisito del “fiscalmente a carico” si applica la normativa fiscale tempo per tempo vigente.