Fondo Pensioni Banca delle Marche

Il finanziamento

Il finanziamento del Fondo Pensioni Banca delle Marche avviene mediante il conferimento del TFR (trattamento di fine rapporto) e, se lo deciderai, anche mediante il versamento di contributi a tuo carico e a carico del tuo datore di lavoro. E’ prevista inoltre la possibilità di effettuare contribuzioni volontarie.

Per i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti che hanno aderito al Fondo Pensioni Banca delle Marche i versamenti non possono pervenire da un datore di lavoro, neanche nell’ipotesi in cui abbiano perso il requisito di familiare a carico o alimentino la propria posizione mediante contributi provenienti dal proprio patrimonio.

Il TFR

Come sai, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e, di regola, ti viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L’importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della tua retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell’anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell’anno sarà: 2% x 75% + 1,5% = 3%).

Se scegli di utilizzare il TFR per costruire la tua pensione complementare, il flusso futuro di TFR non sarà più accantonato ma versato direttamente al Fondo Pensioni Banca delle Marche. La rivalutazione del TFR versato al Fondo Pensioni Banca delle Marche, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge ma dipenderà dal rendimento degli investimenti.

E’ allora importante prestare particolare attenzione alle scelte di investimento che andrai a fare

Ricorda che, in base alla attuale normativa aziendale, la decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile; non potrai pertanto cambiare idea.

Il tuo contributo e il contributo del datore di lavoro

L’adesione al Fondo Pensioni Banca delle Marche ti dà diritto a beneficiare di un contributo da parte del tuo datore di lavoro. Hai però diritto a questo versamento soltanto se, a tua volta, contribuirai al fondo. Difatti, oltre al TFR puoi versare un importo periodico predeterminato e scelto da te, nel rispetto della misura minima indicata nella tabella che segue.

Nell’esercizio di tale libertà di scelta, tieni conto che l’entità dei versamenti ha grande importanza nella definizione del livello della pensione. Ti invitiamo quindi a fissare il contributo in considerazione del reddito che desideri assicurarti al pensionamento e a controllare nel tempo l’andamento del tuo piano previdenziale, per apportare – se ne valuterai la necessità – modifiche al livello di contribuzione prescelto.

Nell’adottare questa decisione, potrà esserti utile esaminare il documento La mia pensione complementare, che puoi trovare nella Sezione “Documenti – Documentazione informativa a supporto dell’adesione” – del sito, che è uno strumento pensato apposta per darti modo di avere un’idea di come il tuo piano previdenziale potrebbe svilupparsi nel tempo.

Nella scelta della misura del contributo da versare al Fondo Pensioni Banca delle Marche devi avere quindi ben presente quanto segue:

Attenzione: Gli strumenti che il Fondo Pensioni Banca delle Marche utilizza per effettuare verifiche sui flussi contributivi si basano sulle informazioni ad esso disponibili. Il Fondo Pensioni Banca delle Marche non è pertanto nella condizione di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola posizione individuale. E’ quindi importante che sia tu stesso a verificare periodicamente che i contributi che a te risultano versati siano stati effettivamente accreditati sulla tua posizione individuale e a segnalare con tempestività al fondo eventuali errori o omissioni riscontrate. Il Fondo Pensioni Banca delle Marche ti invia un rendiconto annuale e mette inoltre a tua disposizione, accedendo all’apposita sezione presente sul sito web, informazioni relative ai versamenti effettuati. Ti invitiamo ad utilizzare questi strumenti anche al fine di verificare la regolarità dei versamenti effettuati.


Contribuzione8
Lavoratori Quota minima TFR Contributo Decorrenza e periodicità
Lavoratore Datore di lavoro1
Iscrizioni post 28.04.1993 I contributi sono versati con periodicità mensile a partire dal mese di decorrenza dell’iscrizione.
occupati dopo il 28.04.1993 100% 0,50%3 4,00%2
già occupati al 28.04.1993 50%5 0,50%3 4,00%2
Iscrizioni ante 29.04.1993
  0%6 0,50%4 4,00%7
Familiari fiscalmente a carico degli iscritti che abbiano aderito in virtù delle previsioni contenute "REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL’ADESIONE E DELLA CONTRIBUZIONE AL FONDO DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO DEGLI ISCRITTI"  Non sono previste limitazioni nell’importo o nella periodicità. Possono essere anche attivati versamenti periodici a cadenza infrannuale. Valgono al riguardo le modalità operative definite nel “REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL’ADESIONE E DELLA CONTRIBUZIONE AL FONDO DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO DEGLI ISCRITTI”e nel “REGOLAMENTO VERSAMENTI VOLONTARI”, disponibili sul sito internet del fondo.
La misura della contribuzione è determinata in cifra fissa dall’aderente “principale”.
Dal 1 luglio 2019 sono ammessi anche versamenti individuali per contribuzioni volontarie

1In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali dovuti all’AGO. Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante il contributo viene elevato al 4,00% a partire dal quarto anno di assunzione; i primi due anni è pari al 2,00% ed il terzo anno al 3,00%.
Qualora la fruizione dei permessi di seguito elencati determini una riduzione della base imponibile per il calcolo del contributo dovuto dal datore di lavoro, il conteggio verrà comunque riferito alla normale retribuzione percepita nel mese precedente l’evento:

  • congedo parentale (astensione facoltativa) ai sensi del d.lgs. 151/2001;
  • congedo di maternità o di paternità (astensione obbligatoria) ai sensi del d.lgs 151/2001;
  • assistenza familiari portatori di handicap di cui alla legge 104/1992;
  • assenza dal servizio, ai sensi della legge 104/1992, da parte dei dipendenti portatori di handicap.
Le contribuzioni a carico del datore di lavoro:
  • non verranno riconosciute, sotto altra forma, ai soggetti che non aderissero al Fondo Pensioni Banca delle Marche;
  • non saranno dovute nei confronti dei lavoratori che decidessero di aderire al Fondo Pensioni Banca delle Marche apportando solamente il TFR;
  • non verranno più versate a favore degli iscritti che intendessero trasferire la propria posizione ad altra forma pensionistica complementare in costanza di rapporto associativo, ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del d.lgs. 252/2005.
2Nei limiti della deducibilità fiscale di cui può beneficiare il datore di lavoro (limite attualmente non previsto).
3In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
4In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali dovuti all’AGO.
5O, in alternativa, il 75% o il 100%.
6O, in alternativa, il 50% o al 75% o al 100%.
7Contribuzioni aggiuntive sono previste dalle fonti istitutive per determinate categorie di iscritti.
8In ragione delle previsioni contrattuali in materia di buono pasto vigenti nel Gruppo UBI Banca, si rammenta la possibilità di optare, in alternativa all’erogazione del buono pasto in forma elettronica, per l’erogazione dello stesso in forma cartacea, per la valorizzazione in busta paga o per il versamento al fondo di previdenza complementare, nelle misure previste dalla normativa vigente. Quest’ultima possibilità è altresì ammessa quale destinazione del “Premio Aziendale” e del “Sistema Incentivante Aziendale”.

L’aderente può fissare liberamente la contribuzione a proprio carico, fermo restando che quella sopra indicata rappresenta la misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. La scelta effettuata può essere successivamente modificata, comunicando al proprio datore di lavoro entro il mese di ottobre di ogni anno la percentuale prescelta. L’adeguamento avverrà a partire dal mese di gennaio dell’anno successivo. Ovviamente, i due capoversi che precedono non trovano applicazione per quanto riguarda la contribuzione per i familiari fiscalmente a carico che si sono iscritti al fondo.